Gli esodati inclusi nella sesta salvaguardia, adesso, entro il 5 gennaio 2015, devono presentare la domanda alle direzioni territoriali per il lavoro usando i moduli e seguendo le istruzioni contenute nella circolare del Ministero del lavoro. Si tratta della circolare 27/2014 e in questo articolo proviamo a fare chiarezza sulle modalità di accesso alla salvaguardia.
Gli esodati inclusi nella sesta salvaguardia sono circa la metà del totale, in pratica 32100 persone tra cui 8.800 lavoratori licenziati o cessati per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo; 4000 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati tra il gennaio 2007 e dicembre 2011 che non sono stati rioccupati a tempo indeterminato e poi 1800 lavoratori che sono in congedo dal 2011.
La domanda, in generale, deve contenere i dati che consentono di identificare il richiedente e il datore di lavoro con riferimento alla salvaguardia di riferimento. Quindi, nel dettaglio, il richiedente deve presentare i suoi dati anagrafici e gli elementi identificativi dell’azienda o della PA datore di lavoro. In più dovrà barrare la casella corrispondente al riferimento giuridico della salvaguardia.
A tutte le domande, indipendentemente dalla categoria di rifermento, è necessario allegare la fotocopia del documento di identità. Poi ognuno dei gruppi indicati in precedenza deve presentare dei documenti specifici.
1. i lavoratori licenziati o cessati per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, devono presentare la dichiarazione sostitutiva di mancata rioccupazione e poi anche la copia dell’accordo che ha dato luogo al licenziamento o alle dimissioni;
2. i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato devono portare la dichiarazione sostitutiva di mancata rioccupazione e poi la documentazione che ha dato luogo alla cessazione del contratto a termine;
3. i lavoratori in congedo, invece, devono portare una dichiarazione sostitutiva del provvedimento del congedo.
Documenti alla mano, la domanda deve essere inviata presentando l’istanza alle DTL se effettuata da lavoratori cessati in base ad accordi e tenendo conto della DTL dove sono stati sottoscritti gli accordi. In tutti gli altri casi o si va nella DTL competente sulla base della residenza del lavoratore, oppure si può inviare la domanda anche tramite PEC o tramite email dedicata, oppure ancora tramite raccomandata A/R.
Una volta ricevuta la risposta rispetto all’ammissibilità della domanda, il lavoratori esodato che ne abbia bisogno, può presentare il ricorso entro 30 giorni.