Cooperazione sociale, una riserva del 5% in Lombardia

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In pratica tutte le aziende dovranno riservare una quota di servizi che dovranno essere svolti dalle cooperative sociali. Una legge che ha almeno due punti interessanti da valutare con attenzione, una legge che non è vincolante per i comuni. 

Il consigliere lombardo Carlo Salvatore Malvezzi (Nuovo Centrodestra) è stato il relatore della norma ed ha spiegato a Vita.it in una lunga intervista i due punti forti della legge sulla cooperazione sociale.

Il primo?
La legge prevede un meccanismo di premialità per quelle cooperative sociali che oltre a rispettare la quota del 30% di soggetti svantaggiati prevista dalla 381apriranno le porte cosiddetti soggetti deboli (così come individuati dal regolamento CE 80/2008):

  • lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
  • chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
  • adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
  • lavoratori occupati in professioni o settori con tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato;
  • componenti di una minoranza nazionale di uno Stato membro con necessità di consolidare esperienze in termini di conoscenze linguistiche, formazione professionale o lavoro, per migliorare le prospettive ad un’occupazione stabile;
  • lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi.

Il secondo?
Abbiamo previsto un sistema di rating per le società private fornitrici del comune che valorizza quelle che faranno proprio il meccanismo del 5%. In più in alternativa all’assunzione obbligatoria per i soggetti svantaggiati, ovvero al pagamento delle relative sanzioni (legge 68/99), le imprese potranno affidare servizi e attività a cooperative sociali iscritte all’Albo regionale. Assolvendo agli obblighi previsti sull’assunzione dei soggetti svantaggiati e favorendo la crescita del ruolo delle cooperative.