La Corte Costituzionale ha ribadito che solo lo Stato può decidere sulla portata massima del condono edilizio straordinario...
La Corte ha stabilito che questa legge eccedeva la competenza concorrente della Regione in tema di governo del territorio. La sentenza, depositata pochi giorni fa, è il seguito di una questione di legittimità sollevata nell’agosto 2008 dalla presidenza del Consiglio dei ministri.
Stando all’Avvocatura dello Stato, la legge delle Marche aveva come effetto quello di rendere inapplicabili i divieti previsti dal decreto legge 269 del 2003 sul condono (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), “compromettendo il livello di tutela delle aree vincolate approntato dal legislatore nazionale”.
La Corte ha quindi confermato che le varie regioni non possono apportare alcuna modifica alla normativa statale, infatti la Regione Marche è incorsa nel cosiddetto vizio di legittimità costituzionale in quanto ha violato i principi fondamentali in materia di governo del territorio, stabiliti dal terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione sulla diversa potestà legislativa di Stato e Regioni.