Le amministrazioni pubbliche possono avviare il procedimento per il pensionamento dei dipendenti che hanno accumulato 40 anni di contributi, prima di averli effettivamente raggiunti...
Nello specifico l’amministrazione, con un preavviso di sei mesi al dipendente, può avviare l’iter prima del compimento del periodo stabilito. Non è indispensabile perciò che il requisito sia stato maturato per avviare la procedura, quindi il preavviso può essere dato fin dai sei mesi precedenti la data di maturazione del requisito, con decorrenza della risoluzione dal giorno successivo.
Queste disposizioni, che permettono il pensionamento con 40 anni di contributi figurativi, sono state formate l’estate scorsa all’interno del decreto anticrisi, ma non prevedono questo trattamento per docenti universitari, magistrati, e dirigenti medici (i primari) di struttura complessa.
Questa forma di pensionamento, che viene definita d’autorità, è in vigore per gli anni 2009, 2010 e 2011, quindi le amministrazioni potranno effettuare questa mossa fino al 31 dicembre 2011.
Il Ministro nella Circolare ha precisato anche che devono considerarsi efficaci le risoluzioni già intervenute in applicazione del comma 11 nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, anche se il termine di preavviso sia caduto successivamente al 20 marzo 2009.
L’unica eccezione è data dal caso in cui l’amministrazione abbia proceduto alla revoca del preavviso in considerazione dell’entrata in vigore della legge 15/2009, avendo mantenuto in servizio il dipendente dopo la scadenza del termine semestrale, accettando la sua prestazione e quindi revocando implicitamente il preavviso.