Anche gli ex-dipendenti di Poste italiane possono accedere agli atti riguardanti l'organizzazione interna della società.
Si torna a parlare quindi del tema dell’applicazione soggettiva del diritto di accesso, che prende in causa la legge n. 241/90, di cui, l’art. 23, da ultimo modificato dalla legge n. 15/2005, dove viene elencato il gruppo di soggetti nei confronti dei quali è possibile esercitare questo diritto di accesso agli atti.
Non solo le pubbliche amministrazioni sono tenute a lasciare accesso agli atti ma anche le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici e i gestori di pubblici servizi.
Poste italiane non ha voluto dare tale consenso ad una ex dipendente, sostenendo che le Poste sono una società privata che esula dal rapporto di lavoro coi propri dipendenti.
Ma il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa (C.d.S., sez. VI, 26 gennaio 2006, n. 229; C.d.S., sez. VI, 30 dicembre 2005, n. 7624; C.d.S., sez. VI, 7 agosto 2002, n. 4152; C.d.S., sez. VI, 8 gennaio 2002, n. 67), arrivando alla conclusione che la società Poste Italiane è soggetta alla disciplina in tema di accesso in relazione all’attività di organizzazione delle forze lavorative e, quindi, del servizio postale.