...la data sul bando ha carattere perentorio ed inderogabile...
La Regione Lazio aveva affidato i lavori aggiudicando il bando ad una società che era in notevole ritardo sui tempi di presentazione della domanda e da qui è nato il ricorso dell’altra impresa.
I lavori erano di ristrutturazione della rete fognaria presso la sede della giunta regionale e ovviamente l’aggiudicazione del lavoro alla seconda società in ordine di presentazione della domanda è parsa non corretta all’impresa giunta prima, che infatti ha presentato e vinto il ricorso.
L’impresa che ha presentato ricorso ha sostenuto che la stazione appaltante non ha rispettato le regole relative ai termini di presentazione delle garanzie delle offerte richieste alle imprese partecipanti, presenti nel bando di gara.
I giudici amministrativi hanno quindi deciso che la domanda presentata in ritardo sui tempi prestabiliti non poteva essere valida in quanto la data sul bando ha carattere perentorio ed inderogabile.
Come se non bastasse è proprio previsto dal bando il fatto che se un’impresa non presenta tutti i documenti entro il tempo limite essa viene esclusa dalla domanda. E’ stato quindi previsto l’annullamento dell’aggiudicazione alla ditta arrivata per seconda.