...dovere da parte dell'amministrazione pubblica di effettuare la visita a domicilio del malato...
Brunetta nell’evidenziare alcuni aspetti si rifà ovviamente al d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2009, in modo specifico richiamando l’art. 69, il quale impone due specifiche regole da seguire.
Brunetta sottolinea come ci sia il dovere da parte dell’amministrazione pubblica di effettuare la visita a domicilio del malato anche se l’assenza è di durata di solo un giorno, ovviamente sempre nei limiti delle esigenze funzionali ed organizzative e tenendo anche conto delle necessità di un malato, che potrebbe essere in ospedale ecc…
Un po’ di flessibilità viene concessa appunto in casi eccezionali e di emergenza come per esempio possono essere quelli relativi ad una visita specialistica o ad esami medici urgenti.
Il secondo punto su cui si sofferma Brunetta è quello delle fasce orarie in cui si può effettuare la visita al dipendente assente. Ad oggi gli orari in cui si deve essere reperibili sono dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
Il Ministro annuncia di voler aumentare la fascia di reperibilità, salvo il caso di patologie particolari.
Brunetta infine invita le Amministrazioni a rispettare le norme presenti nel d.lgs. 150 del 2009, entrato in vigore il 15 novembre 2009 al fine di evitare condotte assenteistiche.