Anche il marito di una casalinga può chiedere riposi giornalieri dal lavoro per la cura del bimbo....
Infatti, con la circolare 16 novembre 2009, n. 19605 in merito all’applicazione dell’articolo 40, lettera c), del d.lgs. 151/2001 (Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), viene stabilito che anche il marito di una casalinga può chiedere riposi giornalieri dal lavoro per la cura del bimbo.
Questa sentenza rappresenta un ulteriore passo avanti nella parificazione dei diritti dei genitori, infatti fino ad ora la moglie casalinga che non poteva prendersi cura del bambino doveva presentare una documentazione ufficiale per permettere al marito di potersi prendere un giorno per il figlio.
L’INPS, nelle circolari n. 109/2000, 8/2003 e 95 bis 2006, stabiliva norme più stringenti per il padre, che poteva stare a casa a cura del figlio solamente in caso di unico genitore con affidamento del minore od in caso di decesso o grave malattia della madre o la rinuncia da parte della madre lavoratrice.
Recentemente poi il Consiglio di Stato, con la decisione 4293 del 9 settembre 2008, stabilì che lavoratrice non dipendente deve essere considerata anche la casalinga.
In seguito l’INPS modificò con la circolare 15 ottobre 2009, n. 112 la sua interpretazione, dichiarando legittima la richiesta del padre ma in casi di impedimenti per la madre casalinga idonei ad ostacolare la stessa di dedicarsi alla cura del neonato.