Devono essere ascoltati anche i figli minorenni per decidere l'affidamento ai genitori...
Viene inserita anche la nota che i figli devono essere ascoltati solamente se questo non causi a loro un danno.
Viene richiamato l’articolo 6 della Convenzione di Strasburgo, ratificata con legge n. 77 del 2003, dall’articolo 155 sexies del codice civile in tema di affidamento congiunto (Legge n.54 del 2006), e dall’articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1991.
Viene deciso che l’ascolto delle parole del minore è obbligatorio, sempre che non urti il minore; il non ascolto della volontà del minore viene inteso come violazione del principio del contraddittorio; l’audizione del minore non è comunque imposta per legge; è il giudice italiano a dover decidere a chi dare l’affidamento del minorenne nel caso in cui la residenza sia sempre stata in Italia, così come nel caso in cui la madre si sia trasferita all’estero con i figli prima dell’inizio del processo.
Comunque riassumendo quello che viene fuori da questa sentenza è che anche i figli minorenni hanno il diritto di decidere sul proprio affidamento nel caso di separazione dei genitori.