Se il semaforo si trova su una strada dritta, senza intersezioni, la contestazione deve essere immediata.
Dopo aver discusso ieri del calo degli incidenti stradali in Italia nel 2009, trattiamo oggi un argomento sicuramente più leggero, ma molto interessante sotto il punto di vista legislativo.
Partiamo dal dire che l’articolo 384 del Codice della Strada prevede come una della casualità tipiche per l’esclusione dall’obbligo di contestazione immediata solo quella dell’attraversamento di un incrocio con semaforo con luce rossa.
Con la sentenza del 17 novembre 2009, n. 24248, la Corte di Cassazione ha stabilito e precisato che se il semaforo si trova su una strada dritta, senza intersezioni, la contestazione deve essere immediata, altrimenti la multa è da ritenersi nulla.
Perciò in base a questa decisione ribadita dalla Cassazione, se un utente della strada supera un semaforo con luce rossa, ma non ci si trova in presenza di un incrocio, la multa ricevuta via posta a domicilio per eccesso di velocità rilevata con laser nei pressi del semaforo, non ha alcun valore e può ritenersi dunque non valida.
Questa sentenza richiama alla memoria quella dell’incrocio con semaforo arancione ma soprattutto quella sulle multe dei semafori intelligenti non contestate immediatamente.