...sentenza del Tribunale di Monza...
La neve che si scioglie durante il giorno per le temperature più miti, si gela la sera con il scendere del buio, formando enormi lastre di ghiaccio pericolose per tutti. La colpa è di qualcuno?
Andando a trovare una sentenza del Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio del 17 aprile 2007, scopriamo che in alcuni casi, in particolare quando i danni derivano da una situazione di pericolo occulto, la responsabilità è da attribuire al proprietario della strada ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile per insidia del manto stradale.
La sentenza del tribunale lombardo recitava così: “In relazione ai danni derivati da omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, và riconosciuta la colpa del Comune proprietario della strada nell’ipotesi in cui lo stesso sia stato a conoscenza, già due giorni prima dell’evento della presenza dello stato di neve e ghiaccio sulla sede stradale, che ha poi costituito la causa esclusiva dell’evento dannoso“.
Perciò è facile capire che la presenza del ghiaccio sulla strada e la totale assenza del sale o di altro materiale per sciogliere il ghiaccio, rende di fatto responsabile il Comune proprietario della strada.