Sentenza n. 21878 della Corte di Cassazione.
In particolare il giudice di merito non può censurare l’organizzazione del servizio di vigilanza e nemmeno può sindacare il metodo di rilevamento della pubblica amministrazione in merito delle infrazioni.
Il caso concreto riguardava un Giudice di Pace che aveva annullato un verbale di infrazione in quanto gli agenti avrebbero potuto fermare immediatamente il trasgressore, secondo il suo punto di vista.
Il trasgressore viaggiava ad una velocità troppo elevata superando i limiti del CdS, perciò gli agenti hanno preferito operare in modo diverso, ma secondo il Giudice non andava bene.
Invece la Cassazione afferma che la decisione del Giudice di Pace rappresenta un’interferenza nella discrezionalità amministrativa, questo perchè il Giudice praticamente ha sindacato le modalità di contestazione della violazione.
I giudici di Piazza Cavour hanno scritto che “Costituisce un inammissibile sindacato della discrezionalità organizzativa dell’amministrazione ogni rilievo svolto riguardante la scelta della posizione migliore in cui ubicare il veicolo della Polizia stradale e delle modalità scelte da quest’ultima per contestare la violazione. La Corte è fermissima nel ritenere che il giudice di merito non è abilitato a censurare l’organizzazione del servizio di vigilanza né a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione”.