Principali modalità per portare a termine il cosiddetto scudo fiscale.
Partiamo con il primo caso: se il bene immobile si trova in un paese incluso nella white list allegata alla circolare 43/2009 (un paese che garantisce un adeguato scambio di informazioni con l’Italia), allora la regolarizzazione può essere fatta anche se il bene è intestato a un soggetto fittiziamente interposto, rispetto all’effettivo titolare, residente in uno di questi Stati.
Il rimpatrio degli immobili può essere di tipo giuridico effettuato tramite conferimento in una società, che però non deve possedere altri beni, deve essere costituita nel paese in cui le attività patrimoniali erano detenute al 5 agosto 2009. Questa a dire il vero è un’operazione abbastanza complicata e costosa in varie giurisdizioni, come ad esempio quella svizzera.
L’ultimo e più complesso caso riguarda il rimpatrio giuridico con intestazione delle attività patrimoniali a una società fiduciaria italiana o con conferimento alla stessa di un mandato all’amministrazione dei beni: questa possibilità è stata prevista perchè gli immobili possono formare oggetto di un rapporto di custodia, deposito, amministrazione o gestione con intermediari abilitati, con la condizione che gli intermediari siano messi nelle condizioni di effettuare tutti gli adempimenti per il controllo delle operazioni che si realizzano dopo il rimpatrio.
Alla fiduciaria deve essere comunicato da parte del contribuente ogni informazione sui flussi reddituali anche non fiscalmente rilevanti relativi ai beni rimpatriati.