Quando non scatta la confisca per guida in stato di ebbrezza

di Redazione Commenta

Non può essere applicata la misura della confisca del veicolo di colui che, dopo essersi posto alla guida in stato di ebbrezza provochi lesioni lievi colpose.

Arriva una sentenza della Cassazione in tema di guida in stato di ebbrezza, ormai un tema sempre più d’attualità.

Secondo la sentenza numero 16130/2010 non può essere applicata la misura della confisca del veicolo di colui che, dopo essersi posto alla guida in stato di ebbrezza provochi lesioni lievi colpose.

Ovviamente si parla di tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro, ma comunque compreso tra 0 e 0,5.


La quarta sezione penale con la sentenza n. 16130 si è soffermata su una sottile ma importante differenza, prendendo come punto di partenza la ratio che si pone a fondamento dell’applicazione della pena accessoria.

La differenza fondamentale è quella esistente tra l’impiego di un veicolo “per” commettere un reato e l’impiego “nel” commetterlo, infatti il Codice della Strada prevede la confisca solo nel primo caso.

La linea discriminante è data dalla volontarietà della condotta e dunque dal dolo, infatti l’art. 213 del Codice della Strada, richiede un il rapporto strumentale tra il mezzo ed il reato per la confisca ma impone anche che esso si configuri come una conseguenza volontaria di una condotta rivolta alla commissione della fattispecie criminosa.

Secondo i giudici questo elemento non si configura nel caso di lesioni colpose, dove l’evento di danno si realizza anche contro l’intenzione del conducente.