Non è possibile stabilire con certezza che l'uomo avesse lasciato il contrassegno in auto apposta in modo da trarre in inganno i vigili.
In questo modo viene annullata l’ordinanza con cui il tribunale del riesame di Firenze aveva condannato il ricorrente che aveva parcheggiato in area pedonale con il cartellino esposto.
E’ stato infatti deciso che non è possibile stabilire con certezza che l’uomo avesse lasciato il contrassegno in auto apposta in modo da trarre in inganno i vigili.
In precedenza si era ritenuto che fosse stato usato un falso stato di accompagnatore di invalidi, per aver esposto il simbolo distintivo appartenente alla suocera.
Secondo gli ermellini bisogna applicare una normale multa del codice della strada per divieto di sosta e nient’altro.
L’esposizione del contrassegno, in assenza di azioni dirette a trarre in inganno per attribuirsi la veste di accompagnatore, non può far scattare il reato di sostituzione di persona.
Questa sentenza riguarda dunque la buona fede, perchè il guidatore poteva aver solamente dimenticato il contrassegno esposto, ed aver commesso l’infrazione di divieto di sosta per altri motivi.