Saranno diversificati i tempi di prescrizione per incensurati e recidivi.
La modifica più importante apportata al testo riguarda l’articolo 5, che prevede ora l’obbligo da parte dei capi dell’ufficio giudiziario, di segnalare al ministro della Giustizia e al procuratore generale della Cassazione il magistrato che non ha concluso il processo nei tempi stabiliti dalla legge.
Inoltre con le nuove modifiche al testo, vengono modificati i tempi di prescrizione e viene fatta una differenziazione fra incensurati e recidivi.
Ad oggi la prescrizione è pari alla pena massima prevista per un reato e per effetto delle interruzioni questo limite massimo viene aumentato di un quarto. Per esempio, il reato di corruzione in atti giudiziari, che prevede una pena massima di 8 anni, si prescrive in 10 anni.
Con le novità presentate dal relatore invece, la prescrizione scatterebbe dopo 9 anni e 4 mesi. Ovviamente si è subito andati a fare qualche calcolo, ed è risultato che il processo Mills, che vede coinvolto Berlusconi, sarebbe di fatto già prescritto.
Tuttavia Paniz sostiene che la nuova norma non potrà essere applicata ai processi già in corso. Gli ha risposto il capogruppo dell’Idv in commissione Giustizia del Senato Luigi Li Gotti, il quale ha smentito questo punto.
Come detto da Li Gotti, la prescrizione è una norma cosiddetta sostanziale di diritto penale e non di procedura, quindi all’imputato si applica sempre, nella successione di legge nel tempo, quella più favorevole. Li Gotti ha parlato di malafede da parte di Paniz.