L'ente gestore è tenuto a risarcire il danno causato dal ghiaccio.
La Corte di Cassazione in questa sentenza ha affrontato il tema del controllo delle strade da parte del gestore, e della sua possibilità di tenere l’autostrada in condizioni di sicurezza, visto che solitamente viene percorsa anche a velocità elevate.
In questo caso specifico la Cassazione ha stabilito che esisteva la responsabilità da cose in custodia prevista dall’art. 2051 del Codice Civile, anche se con una precisazione.
In casi del genere bisogna valutare le situazioni di pericolo differenti: situazioni legate alla struttura e quelle provocate da utenti della strada o elementi naturali.
Se nel primo caso i dati sono in genere irrilevanti, nel secondo invece non avrà responsabilità l’ente, in quanto l’evento dannoso presenta i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità.
Comunque, tornando al caso in questione, si tratta del primo caso. La Corte di Cassazione ha quindi applicato la previsione di cui all’art. 2051, in quanto era presente del ghiaccio sulla strada in un giorno di bel tempo.