A partire, naturalmente, da quella particolare forma di contratto, da sempre simbolo per eccellenza di precarietà ed incertezza, conosciuta con il nome di contratto di lavoro intermittente che, moltissimi di voi, conosceranno con il nome di contratto di lavoro a chiamata.
► RIFORMA DEL LAVORO SFATA IL MITO DELL’ARTICOLO 18
A partire, naturalmente, da quella particolare forma di contratto, da sempre simbolo per eccellenza di precarietà ed incertezza, conosciuta con il nome di contratto di lavoro intermittente che, moltissimi di voi, conosceranno con il nome di contratto di lavoro a chiamata.
Grazie alla riforma recentemente approvata, seppur con voto di fiducia, dal Parlamento della Repubblica Italiana, i datori di lavoro che intenderebbero applicare codesta tipologia contrattuale ai propri attuali o futuri dipendenti, infatti, potranno andare a pescare in una meno imponente e vasta platea di canditati papabili giacché il contratto di lavoro intermittente potrà venir esclusivamente applicato ai lavoratori di età inferiore ai 24 anni (prima erano 25) e superiore ai 55 anni (prima erano 45).
► RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Il datore di lavoro, inoltre, dovrà provvedere a comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro di appartenenza, pena l’attribuzione di una sanzione amministrativa sino a 2.400 euro, la durata complessiva di qualsiasi contratto di lavoro intermittente, o di qualsiasi ciclo di prestazioni la cui durata massima non superi i 30 giorni, prima ancora che quest’ultimo venga posto in essere.
Da notare, infine, la completa, totale e definitiva abrogazione del cosiddetto contratto di lavoro intermittente weekend che, sino ad oggi, avrebbe fatto man bassa in tutti quei settori nei quali la produzione e la vendita risulterebbero essere particolarmente intense durante i weekend.