Il comma 38 dell’art. 1 del testo di legge sulla riforma del mercato del lavoro, a tal proposito, avrebbe dunque ridotto, da ben 270 a soli 180 giorni lavorativi, i termini massimi per la presentazione, dinanzi al giudice, della domanda di impugnazione del licenziamento giudicato illegittimo.
► POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI DELLA CRISI ECONOMICA
La modifica più importante, come poc’anzi anticipato, riguarderebbe dunque i tempi per la presentazione della richiesta di impugnazione che, come ci si sarebbe potuti legittimamente attendere, sarebbero stati notevolmente ridotti allo scopo, peraltro evidente, di accorciare i tempi e consentire, di conseguenza, che l’eventuale reintegro del lavoratore, qualora sia effettivamente stato licenziato per ingiusta causa, possa avvenire il più velocemente possibile.
► RECORD FALLIMENTI PMI NEL 2011
Il comma 38 dell’art. 1 del testo di legge sulla riforma del mercato del lavoro, a tal proposito, avrebbe dunque ridotto, da ben 270 a soli 180 giorni lavorativi, i termini massimi per la presentazione, dinanzi al giudice, della domanda di impugnazione del licenziamento giudicato illegittimo.
► I SUICIDI DELLA CRISI ECONOMICA
Sarebbero stati inoltre ridotti, come inevitabile conseguenza, i tempi per la comparizione dinanzi al giudice di entrambe le parti giacché l’udienza preliminare dovrà venir obbligatoriamente fissata entro i 40 giorni successivi alla richiesta.
Snellite infine, e non di poco, talune particolari pratiche burocratiche quali, a titolo puramente esemplificativo, la notifica di comparizione che, alla controparte, potrà venir inviata, direttamente dal ricorrente, mediante casella di posta elettronica certificata.