Le nuove agevolazioni spettano anche alle nuove pertinenze e agli ampliamenti, anche se riferiti a immobili acquistati ante 1982.
L’Agenzia delle Entrate ha cambiato un po’ i parametri e le nuove agevolazioni spettano anche alle nuove pertinenze e agli ampliamenti, anche se riferiti a immobili acquistati ante 1982.
La circolare inoltre evita la decadenza dall’agevolazione per chi vende un’abitazione acquistata da meno di cinque anni e compra entro un anno un’altra abitazione principale, anche se situata all’estero.
La circolare si concentra soprattutto sul tema degli acquisti incrementativi di una abitazione principale già di titolarità dell’acquirente, in particolare nei casi seguenti:
1 – l’acquisto successivo di un box, da destinare a pertinenza di una casa che non venne acquistata con l’agevolazione perché, all’epoca dell’acquisto (ante 1982), il beneficio prima casa non era ancora vigente;
2 – l’acquisto di una cantina, da destinare a pertinenza di una abitazione per il cui acquisto l’agevolazione, all’epoca, non venne concessa a causa di un orientamento in tal senso del l’amministrazione finanziaria;
3 – l’acquisto di una unità immobiliare destinata a essere accorpata ad abitazione già di proprietà dell’acquirente, ma acquistata senza l’agevolazione prima casa, perché all’epoca del l’acquisto della casa il compratore non aveva i requisiti per l’acquisto agevolato in quanto già titolare di altre abitazioni.