Da poco tempo è entrata in vigore una nuova legge che per il biennio relativo al 2010/2011 coloro che sono assunti con contratto di apprendistato possono aver diritto alla disoccupazione.
Questo per gli apprendisti è una novità molto importante, in quanto li tutelerebbe in caso di mancato rinnovamento del contratto a tempo indeterminato o in caso di improvviso licenziamento.
La legge in questione è la legge N° 2 del 28/01/2009 ed è rivolta ai lavoratori che alla data di entrata in vigore del decreto legge N° 185 del 29/11/2008, avevano in mano la qualifica di apprendista e che sono stati licenziati o sospesi a causa di una crisi aziendale o di una crisi occupazionale.
Prima di questa modifica, la disoccupazione non faceva parte del contratto di apprendistato visto che non c’era l’obbligo da parte del datore di lavoro di versare l’assicurazione contro la disoccupazione.
Per poter richiedere la disoccupazione è necessario innanzitutto avere dei requisiti fondamentali che sono: avere il contratto di apprendistato al 29 novembre 2008 con almeno tre mesi di servizio prestati in azienda, e la domanda all’Inps presentata entro 68 giorni dal termine del contratto.
E’ necessario che il lavoratore apprendista licenziato fornisca quindi ai Centri per l’impiego la dichiarazione di “immediata disponibilità” allo svolgimento di attività lavorativa o ad un percorso formativo di riqualificazione professionale e che comunichi presso gli uffici dell’I.N.P.S. l’avvenuta dichiarazione dello stato di disoccupazione all’atto della presentazione della domanda.
REQUISITI:
Non è necessario che i lavoratori apprendisti abbiano i requisiti dei lavoratori dipendenti, come un biennio di anzianità assicurativa e 52 giornate lavorate, ma devono avere:
almeno tre mesi di lavoro presso l’azienda interessata alla crisi aziendale al momento della sospensione o del licenziamento e
essere in possesso della qualifica di apprendista al 29/11/2008, data di entrata in vigore della legge.