L'obbligo di compilazione degli elenchi black list è subordinato alla verifica della condizione soggettiva dell'operatore economico.
Le norme che regolamentano questo tema prevedono che l’obbligo di compilazione degli elenchi black list sia subordinato alla verifica della condizione soggettiva dell’operatore economico.
Comunque la comunicazione deve arrivare da tutti i soggetti passivi Iva, come stabilito dall’articolo 1 del decreto ministeriale 30 marzo 2010, il quale non prevede esoneri di carattere soggettivo.
La circolare 53/E/2010 però ha chiarito che non sono tenuti ad adempire questo compito tutti i contribuenti che hanno legami con controparti stabilite in Paesi della black list. Sono esonerati dal compito per esempio gli enti non commerciali che operano in ambito istituzionale, ma non quando operano in attività commerciali e agricole.
L’esonero è previsto anche per i contribuenti che hanno optato per il regime dei minimi e i beneficiari della tassazione sostitutiva per le nuove attività produttive.
Il primo invio è previsto per il prossimo 2 novembre. I soggetti che hanno realizzato con partner black list, per un totale che non superi i 50mila euro nei quattro trimestri precedenti, hanno periodicità trimestrale.
La circolare 53/E specifica che per le cessioni di beni si deve verificare il superamento della soglia di 50mila euro con riferimento ai quattro trimestri precedenti a luglio 2010. Se la soglia dei 50mila euro è stata superata dopo il 1 luglio, la periodicità sarà mensile, quindi si dovranno consegnare tre separate comunicazioni mensili.