Le operazioni di compravendita sui Forex vengono considerate a tutti gli effetti veri e propri contratti firmati online.
La motivazione è che la negoziazione sul forex porta a creare rapporti finanziari, che fanno dipendere di conseguenza differenziali positivi o negativi da un evento incerto.
Quindi hanno rilevanza reddituale le plusvalenze effettuate grazie alla compravendita di valute a pronti attraverso i contratti chiamati rolling spot.
Tutte le operazioni che durano più di una seduta, chiamate in gergo tecnico overnight, fanno parte di questa categoria.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 67/E del 6 luglio, ha chiarito il corretto trattamento fiscale da applicare ai differenziali positivi e negativi prodotti da negoziazioni sul mercato Forex.
Le operazioni di compravendita sui Forex vengono considerate a tutti gli effetti veri e propri contratti firmati online, sui quali il cliente ordina la chiusura delle operazioni giornaliere e di riapertura della posizione per il giorno successivo, i cosiddetti rolling spot.
Si devono dichiarare nella sezione II del quadro RT di Unico le plusvalenze realizzate con contratti rolling spot, scontando ’imposta sostitutiva nella misura del 12,50%.