IVA per cassa: le nuove regole da dicembre 2012

di Gianni Puglisi Commenta

Quest'ultimo, naturalmente, perderà automaticamente, ma non già immediatamente, vigore nel caso in cui il soggetto interessato dal provvedimento oggi alla nostra attenzione superi, in un qualsiasi momento dell'anno fiscale, la soglia dei 2 milioni di euro l'anno.

Il decreto attuativo dell’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012, fatta salva la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entrerà pienamente in vigore in data sabato 1 dicembre 2012 consentendo verosimilmente a chiunque, purché naturalmente direttamente interessato dalla normativa oggi alla nostra attenzione, di adottare le nuove regole che, proprio in quella data, entreranno in vigore sul procedimento di liquidazione dell’IVA mediante contabilità di cassa.

RIFORMA DEL LAVORO SFATA IL MITO DELL’ARTICOLO 18

La riforma del regime fiscale differito, notevolmente ampliata da su indicato articolo del decreto cosiddetto lavoro, avrebbe infatti modificato le regole di accesso, esigibilità e detrazione dell’IVA per cassa.

RIFORMA DEL WELFARE 2012

Vediamo insieme, dunque, come verranno modificate le vecchie regole e come dovranno comportarsi autonomi, liberi professionisti e piccole e medie imprese.

NUOVE SOGLIE DI ACCESSO

L’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 avrebbe notevolmente ritoccato il precedente limite che, come forse saprete, sarebbe stato a proprio tempo fissato a 200.000 euro portandolo a ben 2 milioni di euro.

RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

A partire da sabato 1 dicembre 2012, dunque, chiunque fatturi meno di 2 milioni di euro l’anno potrà godere del regime di IVA per cassa.

Quest’ultimo, naturalmente, perderà automaticamente, ma non già immediatamente, vigore nel caso in cui il soggetto interessato dal provvedimento oggi alla nostra attenzione superi, in un qualsiasi momento dell’anno fiscale, la soglia dei 2 milioni di euro l’anno.

Qualora ciò avvenisse, a partire dal mese successivo a quello del superamento della su indicata soglia, il soggetto dovrà cominciare ad applicare il regime ordinario di liquidazione dell’IVA.

ESIGIBILITA’ E DETRAZIONE IVA

L’IVA, comunque, rimarrà esigibile, fatti salvi i casi in cui committente e concessionario siano stati fatti oggetto di procedimento concorsuale, trascorsi 365 giorni dall’emissione della fattura relativa all’operazione soggetta ad IVA.

La detrazione dell’IVA, invece, potrà essere effettuata al momento del pagamento dai soggetti interessati dall’innovativa normativa oggi accuratamente analizzata mentre rimarrà detraibile al momento dell’emissione della fattura per concessionari e committenti.

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