Lo Stato può ricompensare con incentivi finanziari i medici che prescrivono i farmaci meno costosi ai pazienti.
Secondo i giudici di Lussemburgo, non può essere applicato il divieto imposto dalla direttiva 2001/83/Ce, sui farmaci per uso umano, che nega la possibilità di influenzare con incentivi finanziari diretti e indiretti le persone autorizzate alla prescrizione dei medicinali.
Viene considerata così in linea con il diritto comunitario la normativa inglese che autorizza lo Stato a prevedere vantaggi economici a quei dottori che prescrivono medicinali a minor costo.
Ovviamente il presidio indicato al paziente deve far parte della stessa categoria di quello assunto in precedenza pur avendo un diverso principio attivo.
La formula del calcolo dell’incentivo è legata al numero delle ricette che modificano il trattamento terapeutico in modo conforme alle indicazioni statali.
Questo incentivo non è applicabile alle case farmaceutiche poiché la ratio della disparità di trattamento è individuata nello scopo di lucro perseguito da quest’ultime, mentre l’obiettivo dei medici dovrebbe essere quello della tutela della salute pubblica.
La Corte aggiunge anche il divieto di privilegiare nell’inserimento della lista dei farmaci specificamente designati quelli nazionali anziché quelli prodotti in altri paesi Ue.