Innanzitutto, nei primi sessanta giorni dalla nascita oppure nei primi trenta dall’accoglimento nel nucleo familiare..
Innanzitutto, nei primi sessanta giorni dalla nascita oppure nei primi trenta dall’accoglimento nel nucleo familiare di un randagio, il cane deve essere identificato. È infatti obbligatorio registrarlo all’Anagrafe canina, presso la ASL competente per territorio, e imporgli un segno di riconoscimento permanente (un microchip sottocutaneo oppure un tatuaggio).
I cani di piccola dimensione possono viaggiare sul treno solo se tenuti in una gabbietta; quelli medio-grandi possono stare al fianco del padrone ma essere dotati di guinzaglio e museruola.
Va detto che fino al 27 gennaio alle razze inserite nella black list è vietato l’ingresso sui treni.
Per viaggiare all’estero, specie nei Paesi UE, il cane deve avere un suo passaporto dove sono indicate le vaccinazioni subite (alcune sono obbligatorie, a partire dall’antirabbica). Alcuni Paesi esteri impongono regole sanitarie piuttosto severe: basti pensare alla famosa quarantena vigente in Gran Bretagna.
Secondo la Corte di Cassazione, è sempre possibile tenere i cani in condominio, e l’assemblea non può vietarlo, a meno che tale divieto non sia menzionato espressamente nel regolamento sottoscritto all’atto di acquisto dell’appartamento.
È bene conoscere, infine, i benefici fiscali. Le spese veterinarie sono detraibili dal reddito (al 19%) per la quota eccedente una franchigia pari a 129,11 euro e fino al massimo di 387,34. Un’altra detrazione, pari a 516 euro, è riconosciuta ai non vedenti che mantengono un cane-guida.
Nei progetti futuri del Governo, si segnala l’intenzione di incrementare queste detrazioni e di imporre l’obbligo di acquisire uno speciale patentino che accerti l’idoneità psico-fisica per detenere cani di grandi dimensioni.