L'articolo che era stato abolito era per l'appunto il 341 del codice penale. La reintroduzione dell'oltraggio a pubblico ufficiale..
L’articolo che era stato abolito era per l’appunto il 341 del codice penale. La reintroduzione dell’oltraggio a pubblico ufficiale ha perciò reintrodotto il medesimo articolo con il suffisso bis. L’articolo 341 bis del codice penale ha però introddo alcuni dubbi sulla sua applicabilità.
L’articolo 341 bis c.p. dice che chiunque offenda o compia atti ingiuriosi in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di altre persone un pubblico ufficiale in servizio rischia una pena fino a 3 anni di reclusione. L’oltraggio verso un pubblico ufficiale prima era punito con una pena detentiva da 6 mesi fino a 6 anni.
Gli organi interessati sono però insorti perchè tale articolo è passibile di interpretazione. Se ad esempio un poliziotto interviene in un’abitazione per sedare una lite o una rissa e qui l’agente viene insultato volgarmente, colui che copie l’atto ingiurioso nei confronti del pubblico ufficiale in servizio non è passibile di denuncia perchè l’avvenimento non è accaduto in un luogo pubblico o aperto al pubblico.
Discorso analogo potrebbe essere quando un agente è costretto ad elevare un verbale ad un automobilista sull’autostrada. Se non sussiste la presenza di più persone come cita il suddetto articolo, l’automobilista che insulta l’agente non dovrebbe risultare colpevole.
Aspettiamo quindi l’interpretazione dei giudici della cassazione in merito all’articolo 341 bis del codice penale che ha reintrodotto l’oltraggio verso un pubblico ufficiale.