è stato introdotto un metodo deterrente alla guida in stato di ebrezza sancito dall'art. 186 co. 2° lett. c) del Codice della Strada..
Tale articolo prevede la confisca del veicolo qualora il conducente proprietario dello stesso sia alla guida con un valore nel sangue di alcool superiore a 1,5 grammi per litro. La legge dice che il mezzo può essere messo nello stato di confisca qualora il veicolo appartenga al conducente nello stato di ebrezza. In base a questo si evince che se alla guida è presente una persona diversa dal proprietario del veicolo la confisca non può essere attuata.
Ci sono alcuni casi però che possono rimanere nel dubbio. La legge dice che il proprietario del veicolo deve poter provare di essere totalmente escluso in via diretta dall’illecito della persona alla quale egli ha prestato il veicolo. Si deve quindi provare che il proprietario risulta escluso ai fatti.
E’ capitato più volte che una coppia ad esempio di amici o di coniugi bevano entrambi e si mettano alla guida. Spesso il proprietario del veicolo decide di far guidare il proprio coniuge o il proprio amico che risulta non essere il proprietario.
E’ chiaro che in questo modo il proprietario del veicolo risulta essere seduto sul sedile del passeggero. In questo caso risulta quindi improbabile riuscire a dimostrare l’estraneità al fatto qualora venisse sorpreso l’illecito da parte delle forze dell’ordine.
Non risultando comprovata l’estraneità dei fatti è possibile che il giudice convalidi la convisca del veicolo anche se alla guida non era presente il proprietario.
Casi ambigui si possono verificare anche quando il veicolo appartiene ad una società di capitali e alla guida è presente il rappresentante legale della suddetta società. In questo caso è l’interpretazione del giudice a fare da padrone.