La riforma del mercato del lavoro riuscirà a tutelare più che mai, per lo meno in caso di licenziamento e successiva disoccupazione, anche e soprattutto i lavoratori assunti con un qualsiasi contratto a progetto o, per meglio dire, con un qualsiasi contratto di collaborazione contributivo a programma.
► RIFORMA DEL LAVORO SFATA IL MITO DELL’ARTICOLO 18
Ci riuscirà, per lo meno nelle intenzioni del legislatore, poiché a partire da martedì 1 gennaio 2013 la riforma del mercato del lavoro andrà ad aumentare la cosiddetta una tantum co. co. pro. che, come si intuirebbe dal nome stesso del provvedimento, altro non sarebbe se non un sussidio di disoccupazione, calcolato sia sull’anzianità contributiva del lavoratore co. co. pro. sia sulla retribuzione mensilmente percepita, in busta paga, dal lavoratore stesso, erogata in un’unica soluzione ed in un’unica occasione.
BENEFICIARI UNA TANTUM CO. CO. PRO.
Ad allargarsi, innanzitutto, sarà la platea dei possibili beneficiari giacché, a partire dal 2013, potranno cercare di accedere alla cosiddetta una tantum co. co. pro. tutti coloro i quali saranno in grado di dimostrare di aver:
– maturato almeno 4 mensilità di anzianità contributiva (Gestione Separata dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) nell’arco dei 12 mesi precedenti alla richiesta
– lavorato in regime di monocommittenza nei 12 mesi precedenti alla richiesta
– percepito un reddito annuo inferiore ai 20.000 euro lordi nei 12 mesi precedenti alla richiesta
– maturato almeno due mensilità di disoccupazione dal momento del licenziamento
► RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
EROGAZIONE UNA TANTUM CO. CO. PRO.
L’erogazione del sussidio avverrà secondo due distinte modalità.
Nel caso in cui, infatti, l’importo complessivo sia di entità inferiore ai 1.000 euro l’una tantum co. co. pro. verrà erogata in un’unica soluzione.
Nel caso in cui, invece, l’importo complessivo sia di entità superiore ai 1.000 euro l’una tantum co. co. pro. verrà erogata mensilmente sino al raggiungimento della cifra complessiva precedentemente stabilita (in questo caso il lavoratore licenziato percepirà, mensilmente, una somme monetaria pari o inferiore a 1.000 euro)
IMPORTO UNA TANTUM CO. CO. PRO.
Veniamo, infine, alla descrizione dell’importo del sussidio che, in particolar modo, sarà equivalente al 5% dei minimali annui, annualmente stabiliti sulla base delle indicazioni contenute nell’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità già accreditate e le mensilità eventualmente non ancora coperte da contribuzione.