Le unioni civili la cui legge è stata discussa al Senato, presentano delle analogie ma anche delle differenze rispetto ai matrimoni. In particolare una ricognizione sulla normativa, si sofferma in modo approfondito sugli articoli 11 e 143. Ecco per quale motivo.
Pensione, alimenti, casa comune, successione. Questi sono i punti sui quali si giocano le analogie e le differenze tra le unioni civili e i matrimoni. Questi legami ormai sono molto simili ma la legge presenta anche delle novità da non sottovalutare. Per esempio
- la scelta del cognome
- l’assenza dell’obbligo di fedeltà per le coppie dello stesso sesso
- la stepchild adoption non c’è, ma in realtà esiste già.
Il ddl Cirinnà è arrivato alla Camera strutturato in un solo articolo diviso in 65 commi. La proposta di legge è articolata in due parti principali: dal comma 1 al 35 disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso; dal comma 36 al 65 regola invece le convivenze di fatto, che possono essere stabilite tra coppie sia omosessuali sia eterosessuali. OpenPolis riassume così i nodi centrali della riforma
Quali sono i diritti e i doveri connessi all’unione civile è stabilito dall’art. 11, che recita:
“Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni”.
Si tratta nella sostanza delle stesse indicazioni contenute nell’art. 143 del codice civile sul matrimonio. Le unioni civili sono dunque molto simili al matrimonio, ma presentano alcune novità. Per esempio la cancellazione dell’obbligo di fedeltà, che dunque non riguarda le unioni civili ma rimane valido per gli sposi.