L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che il lavoro svolto in orario notturno deve sempre prevedere una retribuzione tassata con l'imposta sostitutiva fissa al 10%.
Questa percentuale deve essere inoltre applicata indipendentemente dalle ore di lavoro notturne effettuate dall’impiegato.
Inoltre è stato deciso che questo regime fiscale agevolato può anche essere retroattivo, perciò i lavoratori potranno recuperare le imposte in eccesso versate negli anni 2008 e 2009.
Secondo alcune stime per molti lavoratori questa cifra può anche superare i 1.000 euro all’anno.
L’Agenzia delle Entrate ha dunque ufficializzato la risoluzione 83/E, la quale risponde ad un precedente quesito portato avanti da Confindustria.
Viene stabilito quindi che venga applicata una tassa sostitutiva del 10% invece della normale tassazione ad aliquote progressive per il lavoro svolto nei turni di notte.
Per arrivare a questa conclusione ci sono stati però alcuni dubbi interpretativi, soprattutto legati alla precedente circolare 59/E/2008, la quale sosteneva che le somme pagate per il lavoro notturno ordinario potevano avere il regime agevolato solo nelle ore di servizio effettivamente prestate.
La risoluzione 83/E fa chiarezza in merito, dicendo che il lavoro notturno soddisfa oggettivamente il requisito di legge senza che le imprese debbano precostituirsi particolari prove a supporto del reale lavoro svolto e della sua durata. Il periodo notturno cui fare riferimento è fissato dai contratti collettivi applicati in azienda.