La Legge 104 prevede anche delle agevolazioni per le persone invalide lavoratrici dipendenti e per i familiari di questi soggetti; tali permessi sono contenuti nell’articolo 33 della Legge, e nella Circolare del Ministero del Lavoro 161/96, nel parere del Consiglio di Stato 11434/96 e nella circolare Inps 211 del 31.10.1996.
I lavoratori disabili possono utilizzare i giorni di permesso solamente a titolo personale, perchè se in gravi condizioni non possono assistere un altro familiare disabile. Comunque esistono varianti che permettono al familiare del lavoratore disabile di usufruire di permessi lavorativi, ed in questi caso è il medico dell’INPS a valutarne le reali condizioni.
La circolare 37 del 99 stabilisce poi che se il padre non svolge nessun lavoro, la madre non può avere nessun permesso lavorativo previsto nell’art. 33, quali appunto permessi giornalieri, prolungamento dell’astensione facoltativa e permessi orari previsti fini ai tre anni di vita del bambini.
Comunque anche se un genitore non lavora, l’altro può ottenere dei permessi nei casi di grave malattia del genitore non lavoratore, nel caso di presenza in famiglia di almeno quattro figli minorenni, ricovero in struttura sanitaria dell’altro genitore, presenza nel nucleo familiare di un altro figlio di età inferiore a sei anni o necessità di assistenza del figlio handicappato grave in situazione di gravità anche in ore notturne.