Disciplina della cessione dei crediti di impresa.
Queste cessioni vengono effettuate solitamente con il factoring, uno strumento di origine anglosassone, che viene inteso come un contratto atipico in considerazione della mancanza di norme di legge specifiche.
Il factoring è un contratto con il quale il cedente si impegna appunto a cedere tutti i crediti della propria attività imprenditoriale al factor, il quale dietro un corrispettivo, offre dei servizi, i quali possono essere per esempio la contabilizzazione, la gestione, la riscossione dei crediti ceduti fino alla garanzia dell’eventuale inadempimento dei debitori ecc…
La legge 52 si applica quando si ha come cedente un imprenditore; il credito viene ceduto con la garanzia del cedente; la cessione è opponibile a terzi solo se il cessionario ha pagato il corrispettivo di cessione e se il pagamento ha data certa.
La legge 52 è composta di soli 7 articoli:
Art. 1 – Ambito di applicazione
Art. 2 – Albo delle imprese che esercitano l’attività di cessione dei crediti
Art. 3 – Cessione di crediti futuri e di crediti in massa
Art. 4 – Garanzia di solvenza
Art. 5 – Efficacia della cessione nei confronti dei terzi
Art. 6 – Revocatoria fallimentare dei pagamenti del debitore ceduto
Art. 7 – Fallimento del cedente