Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese in materia di energia.
Sono principalmente 5 le modifiche che apporta questa legge:
• I comuni fino a 20mila abitanti possono chiedere del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica, prodotta per gli impianti di cui sono proprietari con potenza che non superi i 200KW, per copertura dei consumi di proprie utenze.
• Il Ministero della Difesa può usufruire del servizio di scambio sul posto per l’energia derivata da fonti rinnovabili anche sugli impianti con potenze maggiori ai 200 Kwp.
• I comuni possono destinare terreni appartenenti al proprio comune per realizzare impianti per l’erogazione in Conto Energia ed erogare servizi SsP da cedere a privati e cittadini che intendono accedere agli incentivi del Conto Energia.
• Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e di impianti fotovoltaici, il richiedente deve dimostrare la disponibilità del suolo dove verrà costruito poi l’impianto fotovoltaico.
• Nell’ambito dello Scambio sul Posto, l’energia prodotta può essere retribuita a condizioni economiche di mercato.