Il vertice di ieri pomeriggio tra il Governo Monti e le parti sociali non si sarebbe certamente concluso, nonostante le attese dell'opinione pubblica tutta, nel migliore e più risolutivo dei modi
► RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
A dividere le parti in gioco, come ci si sarebbe legittimamente potuti aspettare alla vigilia del fondamentale incontro di martedì 20 marzo 2012, la sospirata abolizione dell’Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori che, se per tutti gli attori di questa intricata e complessa vicenda non sarebbe poi tanto male, per la CGIL rimane assolutamente e definitivamente impensabile.
Resta da chiedersi, a questo punto, chi abbia effettivamente ragione e se non sarebbe decisamente meglio abbracciare l’ipotesi di Elsa Fornero relativamente alla possibilità, per tutti i datori di lavoro italiani, di licenziare con maggiore facilità in cambio della promessa dell’applicazione delle nuove normative tese a garantire non solo una migliore e più soddisfacente flessibilità in entrata ma anche e soprattutto una minore precarietà.
Per capirlo cerchiamo di analizzare, esaustivamente e schematicamente, il funzionamento dell’articolo 18 nel resto d’Europa.
GERMANIA
La riforma del mercato del lavoro di 7 anni fa (conclusasi nel 2005) avrebbe facilitato i licenziamenti, anche ingiustificati, per tutte le aziende in difficoltà finanziarie con meno di 10 dipendenti.
In cambio di quest’uscita di sicurezza garantita ai datori di lavori tutti lavoratori avrebbero ottenuto un sussidio di disoccupazione pari al 69% dell’ultimo stipendio, da corrispondersi per un massimo di 365 giorni dopo il licenziamento, oltre all’assicurazione sanitaria e ad un ulteriore sussidio statale, pari a circa 700 euro, da corrispondersi per tutti gli anni di disoccupazione successivi al primo.
GRAN BRETAGNA
A causa della mancanza di contrattazioni collettive nel settore privato, e ormai anche in quello pubblico, in Gran Bretagna è oltre modo facile licenziare senza alcuna giustificazione e senza alcuna tutela economico-finanziaria.
Il dipendente licenziato, comunque, può in ogni momento rivolgersi ad un giudice il quale potrebbe decidere, in caso di licenziamento ingiustificato, di corrispondere al lavoratore un indennizzo pagato dall’azienda il cui importo e la cui durata sarebbero parametri stabiliti caso per caso.
FRANCIA
La situazione francese, simile a quella inglese, presenta una piccola ma sostanziale differenza: il dipendente licenziato, quale che sia la ragione della cessazione del rapporto di lavoro e senza alcuna necessità di rivolgersi ad un giudice, acquisisce il diritto a percepire un indennizzo pari al 100% dell’ultimo stipendio per un massimo di 6 mesi.
D’altro canto non sarebbero però ammessi, se non in caso di fallimento o riconversione, i licenziamenti per motivi economici ne la disoccupazione così come sarebbe conosciuta in Italia.
DANIMARCA
Il modello danese (basato sulla flexicurity) rappresenta un perfetto esempio di democrazia e tutela dei diritti dei lavoratori pur in assenza di qualsiasi normativa equiparabile all’articolo 18.
In Danimarca, in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo e senz’alcuna giustificazione di sorta, si può venir licenziati dal proprio datore di lavoro acquisendo, automaticamente in cambio e senz’alcun ricorso a sindacati o tribunali, il diritto a percepire il 90% dell’ultima retribuzione per il primo anno di disoccupazione, l’80% per il secondo, il 70% per il terzo e il 60% per il quarto oltre a corsi di formazione, gratuiti, per la ricollocazione in una qualsiasi altra azienda.