licenziamento senza giusta causa: parla il giudice

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Le differenze fondamentali fra le tre diverse situazioni di tutela del dipendente contro il licenziamento ingiustificato..

Le differenze fondamentali fra le tre diverse situazioni di tutela del dipendente contro il licenziamento ingiustificato risiedono nelle conseguenze della decisione del giudice che riconosca la fondatezza delle ragioni del lavoratore.

Nell’ipotesi di tutela reale, infatti, il datore è obbligato a reintegrare il dipendente al suo posto di lavoro, con le medesime caratteristiche contrattuali che aveva in precedenza (mansione, stipendio, anzianità ecc.), versandogli inoltre tutti gli stipendi non corrisposti nel periodo del suo licenziamento, con un minimo garantito di cinque mensilità.


Il lavoratore, tuttavia, ha diritto di rifiutare il reintegro: in tal caso, il datore di lavoro non riavrà più in sede il lavoratore “sgradito”, ma dovrà versargli un ulteriore risarcimento pari a quindici mensilità.

Una garanzia così notevole per il lavoratore non è invece prevista nell’ipotesi di tutela obbligatoria. In questo caso, infatti, il lavoratore licenziato ingiustificatamente potrà godere di una nuova assunzione (senza riconoscimento degli stipendi arretrati) oppure di un risarcimento dalle 2,5 alle 6 mensilità.

La scelta fra il reintegro e il risarcimento, tuttavia, spetta al datore di lavoro.

Ed è proprio questa notevole disparità di trattamento fra i lavoratori delle piccole imprese rispetto a quelli delle imprese maggiori a creare frequentemente numerose controversie.


Si ricorderà sicuramente il pesante scontro fra il secondo governo Berlusconi e la CGIL in occasione dell’ipotesi (poi ritirata) di escludere la tutela reale per alcune tipologie di dipendenti, laddove il sindacato chiede invece da sempre un’estensione della tutela reale a tutti i lavoratori.

La tutela minore, comunque, è riservata alla terza categoria di subordinati: per essi, infatti, il licenziamento è sempre possibile, salvo che esso non sia determinato da motivi discriminatori (sesso, razza, opinioni politiche…): in questo caso, infatti, al lavoratore è riconosciuta una tutela del tutto assimilata alla tutela reale.