L’Assemblea della Camera dei deputati avvia, martedì 26 aprile 2016, la discussione del disegno di legge n. 3672-A, già approvato dal Senato, sulla riforma della magistratura onoraria. La Commissione Giustizia della Camera non ha apportato modifiche al disegno di legge.
Esaminiamo i primi punti di questa riforma partendo dalla delega e dall’accesso alla magistratura ordinaria.
La delega
Il disegno di legge contiene una delega di un anno al Governo (più due anni per gli eventuali decreti correttivi), in modo da prevedere un’unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario nonché la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell’ufficio della procura della Repubblica.
Sostanzialmente, per favorire la creazione di uno statuto unico dei magistrati onorari si prevede che i Giudici onorari di tribunale (GOT) confluiscano nell’ufficio del giudice di pace; viene così superata la distinzione tra i due magistrati onorari giudicanti, che assumeranno la denominazione “giudici onorari di pace” (GOP). E’ fatta salva la possibilità di un loro diverso impiego all’interno del tribunale.
In relazione ai Vice Procuratori Onorari (VPO), si prevede il loro inserimento in una specifica articolazione presso le Procure della Repubblica (“ufficio dei vice procuratori onorari”) presso i tribunali ordinari.
La magistratura ordinaria
I principi e criteri direttivi enunciati riguardano: l’esigenza di disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio. Come novità, rispetto a quanto previsto dalla disciplina vigente su giudici di pace e GOT (quest’ultima comune a quella dei VPO), si segnala anzitutto che il titolo di studio richiesto per la nomina è la sola laurea in giurisprudenza.
In relazione ai nuovi titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario (esercizio, anche pregresso, delle funzioni giudiziarie onorarie e della professione forense o notarile; insegnamento di materie giuridiche nelle università) risultano non previsti alcuni specifici titoli preferenziali oggi stabiliti dall’ordinamento giudiziario e dalla legge 374/1991. A parità di titoli preferenziali si prevede inoltre che abbia la precedenza chi abbia maggior anzianità professionale e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.
Una ulteriore novità è prevista in relazione ad uno specifico motivo ostativo alla nomina a magistrato onorario: nonostante il possesso dei titoli previsti non potrà, infatti, essere nominato chi è già stato collocato in pensione.
Diversamente da quanto ora previsto, il bando di concorso per titoli per magistrato onorario è di competenza della sezione autonoma della magistratura onoraria delConsiglio giudiziario.