Prescrizioni e decadenza

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Sebbene siano spesso confusi, i concetti di prescrizione e decadenza hanno un significato ben differente..

Sebbene siano spesso confusi, i concetti di prescrizione e decadenza hanno un significato ben differente, come differenti sono le caratteristiche dei due istituti. In entrambi i casi, comunque, è stabilita una data quale termine ultimo entro cui esercitare una certa azione.

Il termine di prescrizione è la data entro cui il cittadino può esercitare un suo diritto. Come regola generale tutti i diritti sono soggetti ad un termine di prescrizione pari a dieci anni, ma per i diritti reali su cosa altrui (usufrutto, servitù prediali…) la soglia diviene di vent’anni e in molte altre ipotesi è stabilito un termine inferiore.


Alcuni diritti, infine, sono imprescrittibili: il diritto di proprietà, ad esempio, o il diritto di far valere la nullità di un atto o ancora tutti i diritti legati alle leggi sulla persona o sulla famiglia (come il diritto di riconoscere un figlio o di fare testamento).


Il fondamento della prescrizione è quello di porre termine a rapporti giuridici che non si possono portare avanti all’infinito: impensabile che un creditore pretenda un pagamento dopo cinquant’anni.

L’inerzia del titolare, dunque, è il fondamento della prescrizione, con la conseguenza che se tale inerzia è giustificata (per impossibilità da parte del titolare di esercitare il diritto) i termini di prescrizione sono sospesi e, se poi il diritto è esercitato, il periodo di prescrizione riparte da zero.

Il termine di decadenza, invece, è la scadenza entro cui compiere atti normalmente di natura amministrativa e in cui non rilevano assolutamente i profili soggettivi.

Dunque l’inerzia del titolare non ha importanza, cosicché non sono previste né ipotesi di sospensione né di azzeramento: se un avviso di accertamento fiscale non fosse impugnato entro sessanta giorni, ad esempio, il contribuente decadrebbe dal diritto anche se in quei giorni fosse in coma.