Il dipendente può ottenere il ripristino del rapporto e il pagamento della retribuzione piena e non integrata.
Secondo quanto stabilito dalla legge, il datore di lavoro deve mettere il sindacato in condizione di valutare preventivamente, di concordare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di verificare la possibilità di applicare o meno la rotazione.
Un operaio messo in cassa integrazione per 6 mesi più 6 mesi ulteriori, ha fatto ricorso per la non adozione del meccanismo di rotazione, il mancato esperimento dell’esame congiunto obbligatorio e l’impossibilità per le organizzazioni sindacali di valutare i criteri di scelta dei dipendenti da sospendere.
I giudici di secondo grado hanno stabilito che non c’era alcuna spiegazione per la non applicazione del metodo di rotazione, ed è stato anche respinto il ricorso dell’azienda stessa.
Quindi in caso di un chiarimento sull’operato, il dipendente può ottenere il ripristino del rapporto e il pagamento della retribuzione piena e non integrata.