Non deve esserci il sequestro del motorino per il conducente che, in stato di ebbrezza al di sotto delle soglie di 0,5 grammi di alcol per litro, ha provocato delle lievi lesioni colpose.
Ricordiamo infatti che il Codice della Strada prevede la confisca solamente in case di utilizzo del mezzo stesso per commettere un reato, e non nel commetterlo, che sono due cose ben differenti.
Per poter confiscare il motorino è necessario che ci sia stato dolo, cosa non avvenuta nel caso in questione, con il guidatore del motorino che aveva il tasso alcolemico a soli 0,14 grammi per litro.
La Cassazione ha dunque respinto il ricorso proposto dal Pm presso il tribunale di Pordenone che si era opposto alla scelta dello stesso tribunale di non applicare, insieme all’ammenda di 1.256 euro, anche la confisca.
Come spiegato dai giudici, l’articolo 213 del CdS, richiede che “il rapporto strumentale tra il mezzo e il reato sia conseguenza di una volontaria condotta tendente alla commissione del reato.”
Invece per il reato specifico di guida in stato di ebbrezza viene riconosciuto dalla Cassazione che esiste il rapporto di strumentalità tra impiego del veicolo e consumazione del reato, che fa scattare la confisca.