La sentenza numero 928 del 20 gennaio 2010 della Cassazione, chiarisce che in un caso del genere il ritardo della contestazione è contestabile.
La sentenza numero 928 del 20 gennaio 2010 della Cassazione, chiarisce che in un caso del genere il ritardo della contestazione è contestabile.
In seguito alla dichiarazione di illegittimità’ dell’art. 201 C.d.S., comma 1 (Corte cost. n. 198 del 1996), la Cassazione ha stabilito che se l’interessato ha provveduto in maniera giusta alla comunicazione del cambio di residenza, spetta poi alla Pubblica Amministrazione il compito di inviare la multa entro i famosi 150 giorni alla residenza del trasgressore.
Un ritardo infatti potrebbe pesare direttamente sul diritto di difesa del cittadino, il quale potrebbe non essere in grado di esercitare le relative facolta’ per salvaguardare i propri interessi.
Se la P.A. non ha proceduto all’aggiornamento degli archivi con il nuovo indirizzo, la notifica effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può’ ritenersi correttamente eseguita, perciò è pienamente contestabile la multa arrivata oltre i 150 giorni al nuovo indirizzo, qualora il trasgressore avesse comunicato il cambio di residenza.