Arriva un ulteriore stop alla cosiddetta riforma Brunetta...
In questa sentenza è stato condannato un comune per condotta antisindacale, in quanto aveva deciso di testa propria, in via unilaterale, la destinazione delle somme ricomprese nel fondo per le risorse decentrate.
Il Tribunale ha iniziato ad esaminare il caso del comune dopo che non era stato sottoscritto l’accordo decentrato per il 2009.
La giunta comunale, dopo aver firmato l’ipotesi di accordo in un periodo precedente al Dlgs 150/09, non aveva autorizzato la sottoscrizione, per alcuni vizi di legittimità.
In periodo riforma Brunetta, il comune decide comunque di dare attuazione all’articolo 54, comma 3 ter, del decreto 150, il quale prevede la facoltà del datore di lavoro di provvedere in via unilaterale e provvisoria nelle materie per le quali non è stato raggiunto l’accordo in sede decentrata.
Però il comune può operare in questo modo solo se i contratti decentrati in vigore alla data di entrata in attuazione del decreto legislativo 150/09 perdano la loro efficacia.
Il termine per l’adeguamento dei contratti decentrati secondo la riforma è il 31 dicembre 2011 per gli enti locali, mentre il 31 dicembre 2012 è la data dalla quale non si possono più applicare i vecchi Ccdi.
Quindi, fino a queste date, l’ente comunale deve rispettare quanto stabilisce il Ccnl, il quale prevede in merito la contrattazione per la destinazione delle risorse per la contrattazione decentrata.