E' sempre vietato l'accesso agli automobilisti nelle aree pedonali se non con speciali autorizzazioni...
Un automobilista di Cerveteri aveva presentato reclamo al GdP proprio in merito all’essere entrato in macchina all’interno dell’area pedonale, dicendo che i sostegni che dovrebbero delimitare l’area pedonale non erano presenti, e affermando che quella zona era usata spesso da alcuni cittadini quali il parroco e lo spazzino.
In particolare veniva contestata al comune l’assenza di una catena sorretta con due piloni, come prevedeva l’ordinanza emanata dal Sindaco. Ma dopo l’accoglimento del ricorso da parte del GdP il Comune si è fatto sentire in Cassazione, sostenendo irrilevante la mancanza di tali oggetti indicatori all’interno dell’area pedonale, infatti l’automobilista avrebbe già dovuto fermarsi all’ingresso di tale area, in corrispondenza del cartello di divieto di accesso.
La Suprema Corte, ha accolto positivamente il ricorso del Comune ed ha annullato la sentenza del Giudice di Pace, affermando che secondo quanto previsto dall’articolo 38 del Codice della Strada “gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale, ancorché in difformità con le altre regole di circolazione”, aggiungendo inoltre come le indicazioni verticali abbiano la precedenza su quelle orizzontali, quindi in questo caso non ci sarebbe dovuto nemmeno essere il dubbio.
In definitiva è sempre vietato l’accesso agli automobilisti nelle aree pedonali se non con speciali autorizzazioni.