I figli minorenni che frequentano la scuola in Italia non possono salvare il genitore clandestino dall'espulsione dal nostro paese.
Con queste sentenza viene fatta una decisa inversione di tendenza in tema di diritto al ricongiungimento per gli stranieri.
Secondo la Cassazione non rientra tra le situazioni particolari che possono bloccare l’espulsione del clandestino, il diritto dei bambini a ultimare gli studi in Italia.
La Corte di Cassazione ha confermato il parere negativo già espresso in precedenza dalla Corte d’Appello di Milano, contro un cittadino albanese. Secondo il clandestino alla base della sua richiesta di rimanere nel nostro paese c’era un sano sviluppo psico-fisico del bambino. Secondo il ricorso presentato allontanare il padre avrebbe voluto dire andare a rompere l’equilibrio psicologico dei bambini.
Ma la sola frequentazione della scuola non rientra nelle caratteristiche che fanno scattare la tutela prevista dall’articolo 31 del Testo unico sull’immigrazione. Questa nuova decisione degli ermellini sarà anche importante contro il rischio di strumentalizzazione dell’infanzia da parte dei clandestini.
Però questa sentenza è in disaccordo con il diritto internazionale ed il diritto comunitario, che mettono in cima alla lista delle priorità sempre l’interesse del minore. Addirittura la Corte Europea può sanzionare i paesi che vanno contro l’articolo 8 della Convenzione sul rispetto della vita privata e familiare.