L’acquisizione di tutto il materiale cartaceo e magnetico da parte dei difensori, è necessaria per poter controllare la fedeltà delle trascrizioni usate come prova, al fine di prendere una decisione.
La formazione collegiale, come deciso dai giudici di Piazza Cavour con la sentenza 5958, dovrà mettere fine ad un contrasto giurisprudenziale sulle conseguenze che l’inosservanza del diritto della difesa di poter disporre delle trascrizioni delle intercettazioni debba avere sulle decisioni prese dal tribunale del riesame.
L’acquisizione di tutto il materiale cartaceo e magnetico da parte dei difensori, è necessaria per poter controllare la fedeltà delle trascrizioni usate come prova, al fine di prendere una decisione.
Già la Corte Costituzionale aveva sottolineato e confermato questo diritto con la sentenza 336 del 2008, indicando come illegittimo l’articolo 268 del Codice di procedura penale, che stabiliva che il difensore potesse ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle intercettazioni, anche se non depositate.
Ora si dovrà scegliere una via ben precisa, perché non si verifichino più casi anomali, e le possibilità sono diverse.
Gli ermellini potrebbero decidere di consentire una dilatazione del termine di dieci giorni, annullare la decisione del tribunale del riesame, revocare le misure cautelari o decidere per l’inutilizzabilità delle intercettazioni, anche se quest’ultima ipotesi è molto improbabile.