La molestia via e-mail non viene ancora prevista dalla legge come reato.
La molestia via e-mail non viene infatti ancora prevista dalla legge come reato.
Gli ermellini hanno annullato la condanna precedente, dissociandosi dalla conclusione dei giudici di merito, che avevano interpretato in maniera elastica l’articolo 660 del codice penale che individua solo nel telefono il mezzo elettronico per la molestia.
Secondo il giudice bisogna leggere la norma con l’evolversi delle tecnologie, perciò una mail è assimilabile al telefono.
Anche il citofono negli anni passati era stato assimilato al telefono per le molestie.
Tuttavia i giudici di Piazza Cavour non condividono: l’invio di e-mail non può essere paragonato alle telefonate, anche perchè come affermato erroneamente dai giudici, le e-mail non necessitano di un telefono per essere inoltrate.
Secondo la Cassazione anche il citofono non è assimilabile, in quanto per leggere una mail l’utente deve compiere diverse azioni.
Comunque ciò che interessa agli ermellini è la totale mancanza di interazione mittente-destinatario, che fa escludere il reato di molestie.