La multa è illegittima se l’unico modo previsto per il pagamento è quello del versamento in Posta.
Limitando le modalità di pagamento della multa in misura ridotta, ossia entro i primi 60 giorni dall’elevazione della multa, viene aggiunto un aggravio pecuniario per il cittadino.
La sentenza del 12 febbraio 2009 accoglie così il ricorso dell’automobilista, che sulla multa aveva letto dell’obbligo di pagare tramite bollettino allegato mediante versamento in conto corrente postale.
Il giudice onorario si è rifatto testualmente al codice della strada, articolo 202, il quale prevede che per una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore possa pagare, entro sessanta giorni una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
Nell’articolo viene inoltre indicato che il trasgressore “può corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore”, perciò presso il comando di zona dei vigili “oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale”.
Se sulla multa non è previsto il pagamento presso i vigili allora è da ritenersi illegittima, in quanto esclude una delle forme di oblazione previste obbligatoriamente dalla legge, riducendo le possibilità di pagare nei tempi giusti rischiando di tradursi in un ulteriore ingiustificato onere pecuniario.