Anche gli ausiliari del traffico possono multare gli automobilisti anche al di fuori delle strisce blu, se dipendenti comunali...
In precedenza il Giudice di Pace di Civitavecchia aveva annullato una multa fatta per divieto di sosta ad un automobilista da un ausiliario del traffico, in una strada che non era stata data in concessione come area di parcheggio ad una società privata.
Il GdP aveva motivato tale scelta con il fatto che la zona non fosse inclusa nel capitolato per la gestione dei parcheggi comunali.
Il Comune di Civitavecchia però aveva proposto ricorso alla Cassazione, adducendo che i dipendenti comunali che rivestono la qualifica di ausiliari del traffico possono elevare contravvenzioni anche al di fuori delle aree oggetto di concessione.
La Suprema Corte ha poi stabilito come detto che le funzioni di verifica della sosta possono essere delegate agli ispettori della aziende di trasporto pubblico urbano, ai lavoratori della società concessionaria di un’area destinata a parcheggio e ai dipendenti comunali, con la differenza che solo i dipendenti del Comune possono elevare multe per divieto di sosta in qualsiasi zona.
Il legislatore ha deciso che in casi di particolari esigenze, anche gli ausiliari del traffico, secondo la legge 15 maggio 1977, numero127, art. 17, possono elevare multe al di fuori delle zone di concessione.