Con una sentenza depositata il 29 ottobre scorso la Corte Costituzionale ha eliminato una delle ultime differenze di diritti esistenti tra lavoro maschile e femminile.
Questo vincolo che durava fino a pochi giorni fa andava contro gli articoli 3 e 37 della Costituzione, in quanto ledevano le pari opportunità tra uomo e donna.
Riportiamo per dovere di cronaca un riassunto della vicenda da cui è poi scaturita questa decisione: il Tribunale di Milano era stato chiamato a giudicare il caso di Caterina G, lavoratrice licenziata il 9 maggio 2007 per raggiungimento dell’età pensionabile.
Il giudice milanese ricorda che la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11 della legge numero 604 del 1966 e di altre disposizioni ad esso legate (sentenza 137 del 1986), dichiarando illegittima qualsiasi disposizione che differenziasse l’applicazione dei diritti di tutela del posto di lavoro alla condizione di essere lavoratore uomo.
In seguito, anche l’onere, introdotto dall’articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, numero 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), di comunicare anticipatamente al datore di lavoro la propria intenzione di proseguire a lavorare fino agli stessi limiti di età fissati per gli uomini, era stato dichiarato incostituzionale.
Il Parlamento aveva reintrodotto la comunicazione nel 2006, con l’articolo 30 del decreto legislativo 11 aprile 2006 numero 198 cioè del cosiddetto Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.