Il TAR ha ritenuto che non sussisteva il cosiddetto titolo forte...
La storia raccontata così può sembrare strana, ma la vicenda è molto semplice: con la falsa applicazione dell’art. 12 della l. n. 47/1985 era stato deciso di abbattere tale tettoia che un uomo aveva eretto per parcheggiare il proprio mezzo agricolo.
Il TAR ha deciso che una tettoia con queste caratteristiche, coperta da una tela di plastica e sorretta da tubi di ferro fissati nel terreno, al fine di parcheggiarci il mezzo agricolo ha natura pertinenziale.
Viste le dimensioni ed i materiali usati, il TAR ha deciso di annullare la sentenza precedente, lasciando così in piedi il piccolo ricovero per la macchina agricola.
Il TAR ha ritenuto che non sussisteva il cosiddetto titolo forte, dal momento che sembravano ovvie le pertinenze della tettoia, sia per l’impiego che ne veniva fatto sia per le caratteristiche stesse del manufatto.
Ovviamente la persona aveva un fabbricato principale legittimato, adibito all’attività di coltivazione diretta del fondo, attività che l’uomo svolgeva regolarmente. Anche da questo deriva la decisione del TAR.